Lega Antivivisezionista Campana
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IL DIFENSORE CIVICO Abbiamo visto quanto sia importante scrivere alle istituzioni (con la prova delle ricevute!), per qualsiasi tipo di richiesta, e una volta intrapreso un cammino, andare fino in fondo, soprattutto per non perdere credibilità agli occhi di chi si dimostra poco collaborativo. |
Parliamo ora del Difensore Civico, istituito con L.142/90, un importante ausilio per pungolare glienti inadempienti. chi è il Difensore Civico Questa figura interviene su richiesta dei cittadini o delle associazioni per l'eliminzaione di irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità relativamente all’azione e agli atti delle Amministrazioni locali (Regione, Provincia, Comune, ASL), degli enti dipendenti da essi e delle società a partecipazione. Il Difensore Civico può anche consultare documenti ed acquisire informazioni, convocare il responsabiledell’ufficio ed accedere agli uffici per compiere gli accertamenti necessari. L’intervento dell’ufficio riguarda l’osservanza dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità, previsti dalla L.241/90 sulla trasparenza degli atti pubblici e si concretizza anche nella trasmissione agli uffici competenti di adeguate notizie sui risultati conseguiti. Analogamente il Difensore Civico riferisce all’Amministrazione interessata per le anomalie e le disfunzioni riscontrate che incidono sulla qualità e regolarità dell’attività amministrativa. Se infine, nellosvolgere il suo lavoro, il Difensore Civico viene a conoscenza di fatti che costituiscono reato, ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria. La legge Bassanini bis 127/97 ha inoltre investito il difensore civico regionale del potere di nominare un commissario che sostituisca entro 90 giorni l'ente in difetto e adempia al suo posto. in concreto Se abbiamo scritto ad un Ente (Comune, Provincia e/o Regione) e non abbiamo ottenuto alcuna risposta dopo trenta giorni dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la nostra lettera, possiamo chiedere l’intervento del Difensore Civico. Per farsi prendere in dovuta considerazione bisogna presentargli uno scritto nel quale siano spiegati i motivi che richiedono il suo intervento e allegare copia di tutta la documentazione per sostenere le proprie tesi (e qui diventano fondamentali gli avvisi di ricevimento postali o i timbri di protocollo). Naturalmente bisogna indicare le proprie generalità, indirizzo e numero di telefono. Anche al Difensore Civico è necessario inviare tutto con raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da poter essere certi che il plico sia arrivato. Poiché la Legge non sancisce l’obbligatorietà di istituire il Difensore Civico da parte degli enti locali (inutile chiedersi il perché....), è necessario accertarsi che esista; ci si può rivolgere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei vari enti per farsi dare copia del Regolamento (comunale, provinciale ecc.) che contiene tutte le informazioni relative alle modalità d’intervento. Se non esiste il Difensore Civico dell' Ente cui vi rivolgete, l'intervento va richiesto al Difensore Civico dell’istituzione di livello superiore, quindi se nonc'è quello comunale, ci si rivolge a quello provinciale e se non c'è neppure questo ci si rivolge a quello regionale. E se manca anche quello regionale? Ci si rivolge direttamente alla Procura della Repubblica. Ricordiamoci bene, dato che spesso trattiamo con i Servizi Veterinari delle ASL, che questi dipendono direttamente dalle Regioni. Pertanto, se dovete chiedere un intervento riguardante questi Servizi,dovete rivolgervi al Difensore Civico Regionale. E se neanche lui .... ... riesce a far smuovere la nostra pratica da parte dell'amministrazione? Ce lo comunica ma non può fare altro, non avendo poteri sanzionatori. Non bisogna scoraggiarsi! Armati di pazienza ma soprattutto di determinazione, derivante dalla consapevolezza che il silenzio della controparte significa che è in difficoltà, abbiamo tre strade da percorrere, anche contemporaneamente: ● rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (MagistraturaPenale) per “rifiuto di risposta” come previsto dall'art. 328 c. p. (allegando anche la comunicazione del Difensore civico in cui si conferma la mancata risposta); ● denunciare il tutto agli organi di stampa; ● chiedere ai politici comunali e/o provinciali e/o regionali di presentare un’interrogazione, meglio se con risposta scritta.
La prossima volta parleremo proprio del “rifiuto di risposta” e dei relativi riflessi penali. NON LASCIAMOCI INGHIOTTIRE DALLE ACQUE LIMACCIOSE DELLA BUROCRAZIA: POSSIAMO RESTARE FACILMENTE A GALLA SE IMPARIAMO A NUOTARE FRA LE ONDE DELLE SUE ... CARTACCE. |