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 Associazione Protezione Animali Sanmarinese

Strada Fonte del Tauro, 47896 Faetano

Repubblica di San Marino - Tel. e Fax 0549 996326

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 UNA LUCE DI SPERANZA

"Di tutti i crimini neri che l'uomo commette contro Dio ed il Creato, la vivisezione è il più nero".

Queste parole di Gandhi hanno ora per la prima volta un riscontro nella legge di uno stato; si tratta della Repubblica di San Marino, la più antica del mondo.


Non solo, ma tutela proprio tutti gli animali, in quanto si intende per “animale” qualsiasi vertebrato o invertebrato non umano inclusi quelli geneticamente modificati, le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi e le forme fetali.”

Questa legge, di cui riportiamo un ampio stralcio, allontana ogni possibilità che in futuro università, laboratori o industrie legate alla vivisezione portino fra noi il loro carico di sofferenze. Abbiamo potuto ottenere questa per noi grande vittoria grazie alla consulenza attiva di Marina Berati, Stefano Cagno e Massimo Tettamanti, che ringraziamo vivamente.

Aiutateci a far sapere al Governo di San Marino che anche voi ritenete molto positiva la loro scelta con il messaggio di sostegno mail

 

 

Legge 108 del 3 ottobre 2007


PREMESSE


Dato che:


· Tutta la sperimentazione animale è di fatto una condizione di maltrattamento, in quanto gli animali sono tenuti in condizioni di prigionia e costrizione, sono spesso sottoposti a procedure che causano loro sofferenza anche estrema e sono alla fine uccisi;


· Ad oggi sul territorio di San Marino non sono presenti aziende o facoltà universitarie in cui si effettuino esperimenti sugli animali;


· La validità scientifica della sperimentazione animale è argomento controverso e sono sempre di più gli scienziati che si oppongono a questa pratica e preferiscono i metodi scientifici senza animali per i test di tossicità e gli studi in vitro, gli studi clinici ed epidemiologici per la ricerca di base e sulle malattie umane;

(...)

ARTICOLO 1


2. Si intende con “utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici” l’uso di animali, vivi o uccisi appositamente, per uno o più dei seguenti campi di applicazione:


a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all’interno dei progetti;


b) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie , anomalie o altri cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali;


c) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali;


d) saggi biologici per la tutela dell’ecosistema nell’interesse dell’uomo, degli animali e delle piante;


e) prove didattico-dimostrative in università e scuole di ogni ordine e grado che sottopongano gli animali a strazio e sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche;


f) sviluppo, produzione e controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;


g) produzione e controllo di prodotti finiti per uso domestico;


h) produzione e controllo di materiale bellico;


i) ogni altro utilizzo degli animali compresa l’etologia sperimentale avente lo scopo di acquisire informazioni, di ottenere o testare prodotti che arrechino sofferenza all’animale.


3. Ai sensi del presente articolo, non sono da intendersi “fini scientifici o tecnologici” tutti gli interventi compiuti nell’interesse dell’animale stesso con finalità diagnostica, terapeutica,

epidemiologica o di igiene pubblica.


ARTICOLO 2


(Divieti)

1. In tutto il territorio della Repubblica di San Marino è vietato l’utilizzo di animali a fini scientifici o tecnologici.

2. È inoltre vietato l’allevamento di animali diretto all’utilizzo e al commercio degli stessi a fini scientifici o tecnologici.


ARTICOLO 3


(Sanzioni)

1. La violazione di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 2, salvo che il fatto non costituisca altro reato, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa, nonché con l’interdizione di primo grado dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.

(...)

 
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