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ANATOMIA DELLA LEGGE

    Esaminiamo quindi questa legge sulla quale sono apparsi numerosi commenti di diversi esperti: il giurista Luca Pistorelli su Guida al Diritto del Sole 24 Ore, l’avv. Rossella Ognibene sul sito lexambiente.com, il magistrato Maurizio Santoloci sul sito dirittoeeambiente.com e su Impronte, il procuratore capo di Trento Stefano Dragone su l’Adige, il senatore Elvio Fassone su “animali: i loro diritti, i nostri doveri” e il penalista Gianluca Arrighi sul Tempo, nonché i commenti della veterinaria Laura Torriani, Segretaria nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari.

 i punti deboli del vecchio 727

     Come spiega l’avv. Rossella Ognibene, i principali punti deboli della precedente legge sui maltrattamenti (art. 727) erano due:

1)      essendo il reato di natura contravvenzionale e, per di più, punito con la sola pena dell’ammenda, il termine di prescrizione dello stesso era assai breve, cioè due anni che, in caso di interruzione della prescrizione, possono arrivare a tre. Per tale motivo moltissimi processi non arrivavano alle aule del dibattimento in quanto il reato – nel frattempo - si estingueva per prescrizione.

2)      data la natura contravvenzionale del reato, l’imputato poteva ricorrere, non solo al patteggiamento, ma anche all’oblazione che estingueva il reato.

   E così molti casi si concludevano o con la prescrizione o con una (seppur talvolta salata) oblazione.    Vediamo allora la nuova legge: il testo della legge ha un carattere verde in modo da poterlo facilmente individuare.

SI TUTELA IL SENTIMENTO, NON L’ANIMALE

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

    Collocazione e titolo, due elementi importanti.

   I reati di uccisione e maltrattamento di animali sono decisamente saliti di grado: non più semplici contravvenzioni, ma veri e propri delitti, pertanto più severamente puniti e con tempi di prescrizione assai più lunghi (fino a 7 anni e mezzo). Questo è quindi un netto miglioramento. Ma proprio per questo motivo il legislatore ha voluto ribadire che l’animale è tutelato non perché essere senziente, ma come destinatario del comune sentimento verso di lui, come spiega molto chiaramente Luca Pistorelli in Guida al Diritto del 28 agosto 2004:

   Già nell’intitolazione il legislatore ha cercato di delimitare l’oggettività giuridica delle nuove fattispecie, riaffermando come l’oggetto della tutela sia il comune sentimento verso di animali (…) non di meno la stessa collocazione topografica del nuovo impianto, dopo quello dedicato ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume, sebbene non costituisca un elemento decisivo per l’interprete, indubbiamente rafforza le conclusioni rassegnate.” Tanto più che, come segnala lo stesso autore, inizialmente il disegno di legge collocava i maltrattamenti in un nuovo Titolo, denominato “dei delitti contro gli animali”, il cui primo capo si definiva “dei delitti contro la vita e l’incolumità degli animali”.  
    “L’intervento normativo dunque - scrive ancora l’autore - nella sua ultima sostanza si limita a definire in maniera più analitica i limiti del rapporto uomo-animale, nonché a punire con maggiore severità rispetto al passato le distorsioni di tale rapporto (e così facendo indubitabilmente finisce per riconoscere implicitamente, come detto, una qualche “soggettività” dell’animale, elevandolo dal rango di “cosa”, semplice oggetto di diritti altrui) ma così facendo non si discosta dall’impostazione tradizionale, finendo per mantenere fermo l’asse della tutela sul baricentro del sentimento umano per gli altri esseri viventi. In definitiva i nuovi precetti introducono – e in larga parte consolidano - quei limiti del comportamento umano nei confronti degli animali, superati i quali esso viene considerato socialmente inaccettabile, perché in grado di ledere il comune sentimento nutrito verso questi ultimi.

 una rivoluzione… abortita

     Quindi – tanto per essere chiari – la nuova normativa “non rappresenta dunque una rivoluzione copernicana nella tutela penale degli animali, ma più semplicemente (ancorché significativamente) testimonia dell’evoluzione del sentimento sociale verso gli animali”.
   
Il “larvato riconoscimento della soggettività animale e la contestuale riaffermazione del nucleo tradizionale dell’oggetto della tutela (il sentimento umano ndr)” portano quindi ad ambiguità del testo che l’autore vede – se non amministrate con senso della realtà - come foriere di possibili “pericolose distorsioni applicative della nuova norma”.
   Scordiamoci quindi che gli animali siano realmente “soggetti di diritto” come in pratica si poteva dire nel testo approvato alla Camera.   Possiamo quindi dire che la nostra società ritiene che chi incrudelisce verso gli animali compia un delitto e non solo una semplice contravvenzione e  che possa essere punito con il carcere (e questo è senz’altro un grande passo avanti rispetto alla revisione del 1993); questo però non perché l’animale abbia dei diritti (come era in sostanza nella versione originale), ma solo perché la nostra società ritiene questo comportamento …. disumano!

 una nuova era?

    Radicalmente diversa invece l’opinione di Maurizio Santoloci, magistrato, vicepresidente del WWF  e collaboratore giuridico della LAV che – su Impronte – luglio 2004 – scrive:

   “Diventa realtà il nuovo sistema giuridico preposto alla tutela degli animali (domestici e selvatici) da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento e uccisione gratuita in ogni sede contesto. Non si tratta di una legge che si limita ad aumentare le pene, ma cambia radicalmente il presupposto giuridico di fondo: gli animali vengono tutelati in via diretta e non più in via mediata in quanto – come nelle regime pregresso – incrudelire verso di loro offende il comune sentimento di pietà umana!

   Finisce l’era arcaica del vecchio obsoleto articolo 727 del codice penale che era teso a tutelare, appunto, non gli animali ma la morale umana che veniva lesa dalla visione di forme di maltrattamento verso animali considerati “cose” e non esseri viventi.
   Oggetto del reato, storicamente e fatte salve le citate innovative interpretazioni-applicazioni, non è stata considerata la salute e l’integrità fisica dell’animale, il quale della struttura del reato rappresenta soltanto l’oggetto materiale, la  “cosa” su cui ricade la condotta del reo; oggetto della tutela è stato sempre invece considerato il sentimento di pietà, di compassione che l’uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. (…) Il nuovo testo di legge non ha solo pene più severe ma ha un presupposto ideologico chiaro ed essenziale: l’animale è un essere vivente capace di soffrire e la norma è diretta verso la sua tutela specifica. Inutile aumentare le pene se non cambia la finalità della norma! Si aggravano solo le sanzioni, ma il vizio genetico del reato resta inalterato.”

   Secondo Santoloci quindi si è dovuto solo alla coraggiosa interpretazione della magistratura se in passato l’animale è stato considerato qualcosa di più che una cosa; ora, in sintesi, tutto cambia.
   Tuttavia Santoloci in quell’articolo sembra dare per scontato quanto afferma, non affronta le evidenti incongruenze a questa sua tesi, a partire dal titolo della norma e  ben si guarda dall’analizzare nello specifico quel testo in alcuni punti critici e dallo spiegarlo in modo analitico come ha fatto il giurista di Guida al Diritto; si dilunga invece molto sulle polemiche che hanno accompagnato la sua nascita e sulla “storia” del 727.

vedremo alla prova dei fatti 

   Purtroppo gli atti parlamentari mostrano con chiarezza che quello che sostiene Santoloci era vero nel testo originale della Camera ma, come vedrete nella “cronistoria”,  il Senato ha stravolto questa impostazione modificando intitolazione e collocazione delle norme proprio per tutelare non l’animale ma il sentimento per gli animali, come ha spiegato Pistorelli e che la Camera ha accettato successivamente questo cambiamento. Nulla vieta di credere o affermare il contrario, ma nel momento in cui la Cassazione dovrà interpretare la legge, si dovrà rifare ai lavori parlamentari per comprendere l’intenzione del legislatore e non all’interpretazione del singolo magistrato, per quanto prestigioso come Maurizio Santoloci.

 UCCISIONE E MALTRATTAMENTO: DUE FATTISPECIE

 Articolo 1 - punto 1

Art.  544-bis.  - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza  necessità,  cagiona  la  morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art.   544-ter.  -  (Maltrattamento  di  animali).  -  Chiunque,  per crudeltà  o  senza  necessità,  cagiona  una  lesione ad un animale ovvero  lo  sottopone  a  sevizie  o  a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con  la  reclusione  da  tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque  somministra  agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La  pena  è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

    Due casi quindi: uccisione e maltrattamento; sul primo riprendiamo il commento di Pistorelli: il testo riprende la condotta tipica dell’omicidio tanto da poter parlare – con un neologismo – di animalicidio, e vede nell’espressione “cagionare la morte” l’intenzione del legislatore di la dignità di soggetto passivo all’animale. Tuttavia aggiunge che non si può dire che riconosciuto il diritto in sé alla vita dell’animale, perché vi sono dei precisi limiti affinché l’uccisione  divenga reato: l’uccisione con crudeltà o senza necessità.
  
E proprio queste precisazioni – spiega - ben definiscono l’effettivo oggetto giuridico della fattispecie, giacché la condotta considerata tipica del legislatore non è quella di uccisione dell’animale in quanto tale, bensì di uccisione dell’animale con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana”.

QUALI ANIMALI  SONO TUTELATI?

    Il testo, come si può vedere, considera gli animali in sé, come d’altronde faceva il precedente testo del 727 (mentre ad esempio la legislazione sulla sperimentazione animale specifica che per animale si intendono solo i vertebrati); questo vuol dire che non vi sono in linea di principio differenze fra animali d’affezione, domestici o selvatici: quindi se qualcuno uccide per divertimento a sassate una lucertola o persino una lumaca compie un reato e può essere punito. Vedremo quindi oltre perché in effetti i principali beneficiari della tutela sono gli animali d’affezione.

   Interessante sarà anche capire quale sarà l’interpretazione pratica del termine di “lesione”. Pistorelli si chiede infatti se sarà sufficiente percuotere un animale o se sia necessario che si giunga a un’alterazione tale da causare malattia fisica o mentale, come  previsto per le persone umane dall’art. 582 del Codice Penale.   Da notare ancora (in positivo) che il nuovo testo scinde la “crudeltà” dalla “mancanza di necessità” (il vecchio 727 invece puniva chi “incrudeliva senza necessità”); ovviamente crudeltà e necessità sono due parametri che sono fortemente soggettivi e dipendono dalla sensibilità del giudice.

 Previsto anche il carcere, ma l’applicazione è controversa

    Un breve commento sulle pene previste; dieci anni fa, al momento dell’approvazione della legge, giustamente il deputato diessino Colajanni fece notare che senza l’arresto (previsto per la contravvenzione) la legge non sarebbe stata un valido deterrente.

   L’impianto sanzionatorio ora previsto è innegabilmente molto più valido; trasformato in delitto e con  la previsione della reclusione il reato di maltrattamento compie un deciso balzo in avanti, soprattutto da un punto di vista sociale. Si sancisce che la crudeltà verso gli animali urta così pesantemente la sensibilità umana da dover essere seriamente punita.    Dal punto di vista pratico è bene tuttavia andare un po’ più cauti: riportiamo quanto afferma il penalista Gianluca Arrighi, in un’intervista sul Tempo: l’applicazione della legge in virtù di quanto disposto dal codice di procedura penale, non consente neanche di operare l'arresto in flagranza o il fermo di indiziato di delitto. Per operare infatti l'arresto è necessario che il reato doloso sia punibile con  almeno tre anni di reclusione mentre gli anni di reclusione devono essere almeno due affinché possa essere operato il fermo".   "Sicuramente si è fatto un piccolo passo avanti e le pene sono state inasprite, ma tecnicamente questa "blanda" riforma, tra riti alternativi, conversione di pene detentive in pene pecuniarie, benefici di legge e misure alternative alla detenzione in carcere ritengo che, ahimè, nessun condannato per il reato di maltrattamento degli animali, pur se pregiudicato, metterà piede in un istituto penitenziario".

   Leggeremo alla fine su questo argomento il commento apparso sul quotidiano l’Adige dal Procuratore Generale di Trento Stefano Dragone.
  
In effetti i delitti contro la pietà dei defunti (analoghi a quelli sul maltrattamento come “impostazione”) sono sanzionati in maniera molto più severa ed è vera l’osservazione dell’avv. Arrighi che il nostro ordinamento continua a considerare molto più grave il  furto di un motorino,  reato per il qua­le gli articoli 624 e 625 del codice penale prevedono la pena della reclusione da uno a sei anni di carce­re, piuttosto che il maltrattamento  e l'uccisione di un animale.

   La previsione in linea teorica della reclusione è però – a parere di chi scrive – un segnale forte, e le sanzioni previste non sono indifferenti. Tanto che – come vedremo più avanti - sono bloccati (di fatto e di diritto) gli effetti di questa norma per la gran parte dei maltrattamenti, onde evitare rischi di applicazioni “abnormi”….

 la necessità del dolo

     D’altra parte è ora necessario che il comportamento punito sia “doloso”, cioè che sia riscontrata la volontà di maltrattare l’animale o quanto meno, diciamo così,  di essere a conoscenza delle conseguenze di quanto si sta facendo (dolo eventuale).   Camera e Senato hanno infatti volutamente evitato di considerare il delitto anche colposo, e questo purtroppo lascerà molte porte aperte per i maltrattatori.    Da qui si può affermare che – come conferma anche il procuratore Dragone – un bravo avvocato riuscirà in molti casi a dimostrare che il suo assistito non voleva o non sapeva di causare danno all’animale.

   Emblematico (e interessante) è l’intervento del Senatore diessino Elvio Fassone, della Commissione Giustizia, cioè uno dei creatori della legge,  che, in “animali: i loro diritti, i nostri doveri” spiega fra l’altro come  la punizione per chi uccide o provoca una lesione a un animale  “senza necessità” è modulata “sull’elaborazione che da tempo hanno fatto i giudici del concetto (…) di necessità”. La necessità non va intesa in senso rigoroso che il codice adotta quando parla di stato di necessità, ma nel senso fatto proprio dalle usanze sociali” (…):

 “appare socialmente giustificato il tirare il collo alla gallina per fini alimentari, e usare qualche misurato strumento di comando verso il somaro riottoso”. Il “senza necessità”, insomma equivale a dire “senza quelle finalità che giustificano il sacrificio totale o parziale dell’animale e quindi, a rovescio, sussiste necessità quando si è al di fuori della gratuità”.  Come vedete non potrebbe essere più chiaro che l’animale non è titolare di diritti in sé, perché a decidere se siamo di fronte a un reato o no è  la compatibilità o meno con l’usanza sociale.

 effetto … collaterale

    Infine – sui “danni alla salute” a seguito di trattamenti -  la veterinaria Laura Torriani segnala un possibile problema per i colleghi:   Devo far  notare – dichiara - come, laddove si punisce "chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute”, ci sia il rischio di far rientrare fra i destinatari della norma persino i veterinari che somministrano cure agli animali (tipo l'anestesia) che possono comportare effetti collaterali.

combattimenti e spettacoli 

   Qui vediamo un netto miglioramento e un peggioramento rispetto al precedente articolo 727. Il miglioramento è dato dal fatto che la punizione è molto più  “sostanziosa” rispetto a prima, e che sono dettagliati i comportamenti criminosi soprattutto per quanto riguarda i combattimenti, mentre il peggioramento è dato dal fatto che non è più punita la semplice partecipazione.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il  fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli  o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali  è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.   La  pena è  aumentata  da  un terzo alla metà se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  in relazione all'esercizio di scommesse clandestine  o  al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art.  544-quinquies.  -  (Divieto  di  combattimenti  tra animali). - Chiunque  promuove,  organizza  o dirige combattimenti o competizioni non   autorizzate  tra  animali  che  possono  metterne  in  pericolo l'integrità  fisica  è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2)    se    le   predette   attività   sono   promosse   utilizzando videoriproduzioni  o  materiale  di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3)  se  il  colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
   Chiunque,   fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,  allevando  o addestrando  animali  li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite  di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo  comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la  multa  da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari  o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
   Chiunque,  anche  se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di   concorso  nel  medesimo,  organizza  o  effettua  scommesse  sui combattimenti  e  sulle  competizioni di cui al primo comma è punito con  la  reclusione  da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

   Si è probabilmente voluto evitare che i semplici spettatori potessero in qualche modo essere coinvolti nel reato (in quanto il termine “partecipare” era alquanto elastico) liberando quindi il giudice da ogni dubbio interpretativo.
  
Non si tratta di un passo indietro indifferente: scrive infatti il giurista Pistorelli che quanto previsto nell’art. 544 quater era previsto anche al quarto comma dell’articolo 727 ma nel vecchio 727 assumeva rilevanza anche la “mera partecipazione allo spettacolo (punita peraltro anche a mero titolo di colpa). Il legislatore ha dunque introdotto l’inedita condotta di promozione degli spettacoli, ma nella nuova formulazione del reato è stata eliminata quella di partecipazione” tanto  che si può parlare di “vera e propria abolitio criminis.”
  
Questo incoraggerà la presenza di pubblico anche ai combattimenti clandestini, in quanto a tutti i semplici spettatori è garantita l’assoluta impunità (salvo dimostrare il loro coinvolgimento nell’orga-nizzazione o promozione o nelle scommesse).

 LE PENE ACCESSORIE

 Art.  544-sexies.  -  (Confisca  e  pene  accessorie).  - Nel caso di condanna,  o  di  applicazione  della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti  dagli  articoli  544-ter,  544-quater  e  544-quinquies, è sempre  ordinata  la  confisca  dell'animale,  salvo che appartenga a persona estranea al reato. E'   altresì disposta  la  sospensione  da  tre  mesi  a  tre  anni dell'attività  di  trasporto,  di  commercio  o di allevamento degli animali  se  la  sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  è  pronunciata  nei  confronti  di chi svolge le predette attività.   In   caso   di   recidiva   è  disposta  l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 

la confisca è più facile…

   Questo è sicuramente un miglioramento rispetto alla precedente normativa: gli animali maltrattati possono essere  più facilmente confiscati rispetto a prima; attenzione, più facilmente, non significa purtroppo molto facilmente, come dimostra  un caso salito recentemente alla ribalta: è quello di Briciola, un pechinese  ferito gravemente alle zampe in quanto trascinato per chilometri da una macchina; quando fu restituito al padrone si sollevarono molte proteste e in particolare si disse che – se fosse stata in vigore la nuova legge – Briciola non sarebbe stato restituito al crudele padrone; la realtà è diversa e permette di capire come fra speranze e realtà ce ne corra…. Infatti la procura di Novara, bersagliata dalle e-mail di protesta per la restituzione, ha fatto circolare un comunicato stampa, ripreso dall’ANSA:

… ma non troppo

    Si legge: ''gli agenti della Polstrada intervenuti  non hanno trovato il cane legato con il guinzaglio al paraurti della vettura, veicolo che appartiene ed era guidato da persona diversa dal proprietario del cane''. Inoltre le ferite riportate dal pechinese ''non sono attribuibili al proprietario a titolo di dolo ma, semmai, nell' ipotesi accusatoria più rigorosa, a titolo di colpa, se non addirittura per fatto accidentale''.
Inoltre, sempre secondo la Procura, è significativo il
comportamento del proprietario del cane, che, ''accortosi delle  condizioni del suo pechinese, cadeva in crisi isterica e per la disperazione sfondava con i pugni il lunotto e il parabrezza dell'auto''. Inoltre il cane, ''a parte le ferite alle estremità degli arti, si presentava ben nutrito e curato, il proprietario possiede altri cani e non è mai pervenuta notizia di eventuali maltrattamenti di animali''.

    Non c'era quindi ragione, secondo la Procura, per non restituire il pechinese al legittimo proprietario che resta comunque indagato per l' ipotesi colposa. 
  
Se quindi fosse stata in vigore la nuova legge, il proprietario poteva stare tranquillo, perché l’ipotesi colposa non è più neppure prevista…

 interdizione: qualche dubbio applicativo

    Stando all’avv. Ognibene, non è poi chiaro  come possa essere disposta la sospensione dell’attività di trasporto e di allevamento, o l’interdizione da tale attività in caso di recidiva, se trasporto e allevamento sono esclusi dall’ambito applicativo delle nuove norme sanzionatorie, proprio dall’art. 19 ter di cui si tratta più avanti.

Articolo 1 - punto 2

All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è  punito"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  salvo  che  il fatto costituisca più grave reato".

   In pratica - come segnala Pistorelli - l’uccisione di animale altrui viene ad essere alternativa al maltrattamento. Vedremo come funzionerà quella che viene definita un’inedita clausola di sussidiarietà.

 IL 727 RIMASTO

    L’articolo 727 sopravvive come semplice abbandono di animali, dato che le altre fattispecie sono state “trasfuse” negli articoli precedenti.   Resta un reato contravvenzionale, quindi mantiene ancora i punti deboli visti all’inizio, tuttavia ora prevede l’arresto; prescrizione rapida, quindi, ed   è ancora possibile chiedere l’oblazione “lavatutto”, ma ora è il giudice a stabilire se debba essere concessa (prima poteva scegliere l’indagato).

Articolo 1- punto 3

 L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.  727.  -  (Abbandono  di animali). - Chiunque abbandona animali domestici  o  che  abbiano  acquisito  abitudini  della cattività è punito  con  l'arresto  fino  ad  un  anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

 l’abbandono

    Il polverone mediatico sollevato con l’approvazione ha fatto credere che solo adesso l’abbandono sia un reato. In realtà lo era anche prima e possiamo purtroppo stare certi che non sarà l’inasprimento previsto a incidere su  questa piaga: dimostrare l’abbandono di un animale è estremamente difficile se non si coglie “in flagranza” il colpevole; le scuse che si possono accampare sono molteplici ed in effetti i cani (ad esempio) possono facilmente scappare … proprio mentre si stava andando in vacanza!

   Scrive la veterinaria dott.ssa Torriani (ANMVI): permane sempre il colossale dubbio di quanti di coloro che violano in continuazione tale norma siano effettivamente poi individuati e perseguiti, dato che da decenni ormai si vocifera dei fatidici 100.000 cani (ormai 150.000-200.000 ma il dato certo è inesistente) abbandonati annualmente, con peraltro pochissime condanne eseguite.   Si plaude chiaramente all’intento, ma in mancanza di un supporto applicativo differente da quello attuale le speranze di vedere finalmente puniti tutti quelli che ogni anno mollano al loro triste destino il cane o il gatto restano poche.

   Vale però anche qui quanto detto sopra: il riconoscimento che abbandonare un animale è un comportamento sanzionabile con l’arresto ha comunque un effetto socialmente positivo.

 la “grave sofferenza”: il disastro annunciato

    Avrà invece effetti devastanti ed è uno dei peggioramenti più gravi rispetto alla precedente normativa, l’aggiunta della necessità della “grave sofferenza” affinché la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura si possa considerare reato.

   La generica prescrizione di “detenzione condizioni incompatibili con la loro natura” prevista in precedenza permetteva spesso alle associazioni di intervenire nei confronti di coloro che detenevano animali in ambienti sporchi, angusti o ristretti; a volte (come ho constatato personalmente) bastava una semplice lettera, ben formulata, da parte di un’associazione  per sbloccare una situazione e costringere – ad esempio – a non tenere più su un terrazzino il cane o il gatto, ventilando l’incompatibilità del sito con l’etologia del cane e del gatto. Ora invece la norma potrà avere effetto solo se si dimostrerà concretamente la “grave” sofferenza, cioè quindi se un veterinario attesterà che l’animale è praticamente … mezzo morto! Dichiara infatti la veterinaria Laura Torriani:

    Per quanto riguarda la dimostrazione della grave sofferenza, anche nel campo della sofferenza psichica (stress) ci sono sicuramente metodologie per stabilire se un animale è in stato di sofferenza, ma risulta effettivamente arduo stabilire clinicamente quando la sofferenza è "grave". L'aggiunta di questa condizione per la punibilità della detenzione di animali  in condizioni incompatibili con la loro natura rende certamente più difficile rispetto a prima provare la fattispecie in questione, almeno per un veterinario.

   In effetti questo rientra in pieno nella finalità principale della norma: non si tutela l’animale in sé, ma solo quando la sua sofferenza è tale da fare “orrore” al sentire comune della gente.

   E questa “novità”  comporterà secondo l’avv. Ognibene,  “l’archiviazione o l’assoluzione dibattimentale per numerosi casi di denunce formulate vigente l’anteriore formulazione dell’art. 727 cod.pen. Invero, il Pubblico Ministero o il Giudice potrebbero non ritenere integrato l’ulteriore requisito della “produzione di gravi sofferenze”, in assenza del quale il reato non sussiste con la conseguente doverosa richiesta di archiviazione ovvero pronuncia di assoluzione.”

   Anche il senatore Fassone ammette che l’articolo 727 è stato peggiorato rispetto al testo precedente laddove comporta la necessità della grave sofferenza, ma si augura che “il sentimento per gli animali”  aiuti i giudici a non allentare la tutela offerta in precedenza (speriamo anche noi che i giudici siano … sentimentali!)

 STOP DEFINITIVO ALLE PELLICCE DI CANI E GATTI

    Questa norma, proposta dai Verdi, rende definitiva quanto disposto dall’ordinanza Sirchia. E’ senz’altro positiva, essendo praticamente impossibile ottenere il divieto di commercializzare tutte le pellicce, anche se fa riflettere sull’accusa di ipocrisia che viene lanciata dall’Estremo Oriente quando si parla di pellicce di cane. Perché cani e gatti no e volpi, lupi o furetti sì? La risposta ovvia è che i primi da noi sono considerati animali d’affezione, e questo – purtroppo - conferma come gli animali nella nostra società vengano considerati più o meno degni di rispetto solo sulla base del … sentimento che si ha per loro.

 Art. 2.    (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1.  E'  vietato  utilizzare  cani  (Canis  familiaris) e gatti (Felis catus)  per  la  produzione  o il confezionamento di pelli, pellicce, capi  di  abbigliamento  e  articoli  di  pelletteria  costituiti  od ottenuti,  in  tutto  o  in  parte,  dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,   nonchè  commercializzare  o  introdurre  le  stesse  nel territorio nazionale.
2.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto  da  tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3.  Alla  condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

 IL FAMIGERATO 19 TER OVVERO I MALTRATTAMENTI DI UTILITA’ SOCIALE O ECONOMICA

Art. 3.  (Modifica alle disposizioni di coordinamento  e transitorie del codice penale)

1.  Dopo  l'articolo  19-bis  delle  disposizioni  di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art.  19-ter.  -  (Leggi  speciali  in  materia  di  animali).  – Le disposizioni  del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di  pesca,  di  allevamento,  di  trasporto,  di  macellazione  degli animali,  di  sperimentazione  scientifica sugli stessi, di attività circense,  di  giardini zoologici, nonchè dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del  codice  penale  non  si  applicano  altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art.   19-quater.   -   (Affidamento   degli  animali  sequestrati  o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca  sono  affidati  ad  associazioni  o  enti  che  ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2.  Il  decreto  di  cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento  e  transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Eccoci quindi giunti al famigerato articolo 19 ter.

Riprendiamo il Pistorelli, per il quale questa disposizione “rappresenta il più evidente esempio di quel senso della realtà conservato dal legislatore(…) La norma è stata all’evidenza pensata per evitare distorsioni applicative delle nuove norme incriminatrici è un esempio su tutti e in grado di chiarirne la rilevanza: senza questa previsione è facile prevedere che l’applicazione delle nuove disposizioni sarebbe stata invocata per impedire manifestazioni del calibro del Palio di Siena e la stessa apertura della prossima stagione della caccia. Ma allo stesso tempo consente di cogliere come effettivamente l’oggetto della tutela delle nuove fattispecie non siano direttamente gli  animali in quanto tali, bensì proprio il sentimento nutrito dagli umani nei loro confronti, tanto che attività oggettivamente lesive della salute o della vita dei primi (o anche solo della loro dignità), ma ritenute socialmente adeguate dal consesso umano, vengono ritenute non tipiche (cioè sanzionabili ndr), purché svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano (nel cui ambito trovano eventualmente autonoma sanzione determinati comportamenti ritenuti illeciti).

 un sano realismo …incostituzionale?

    Chiaro no? L’autore, che è un tecnico e non un animalista, trova questa limitazione logica, realista e perfettamente corrispondente alle finalità della legge, la tutela del sentimento umano e non degli animali in sé; questo però – come detto - comporta la sostanziale depenalizzazione dei maltrattamenti ritenuti socialmente, economicamente o scientificamente rilevanti e proprio il Palio di Siena ha dispiegato in pieno le  “potenzialità” di questa deroga. 

   Si tratta – aggiungiamo - di una deroga “aperta”: questo significa che allevatori, cacciatori, ecc. avranno tutto l’interesse a far passare nuove leggi che in qualche modo trattino la loro attività, in modo tale da poter chiedere l’applicazione della deroga; è vero che la deroga non riguarda la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, che potrebbe trovare applicazione nei trasporti e negli allevamenti, ma la prova della  “grave sofferenza” è un buon riparo per questi settori.
  
Tenendo conto che gli animali interessati a queste “normative speciali” sono quasi tutti quelli selvatici e d’allevamento si comprende perché si sia genericamente detto che la nuova normativa va a vantaggio principalmente degli animali cosiddetti d’affezione.
  
In particolare, per quanto riguarda palii e simili, il presidente del Codacons, avv. Carlo Rienzi sostiene che la deroga concessa sia sostanzialmente incostituzionale.
  
L’ipotesi ha un fondamento visto che in fondo la deroga alle regioni  il compito di stabilire se una manifestazione è o meno storico culturale e quindi l’applicabilità o meno della norma penale. Vedremo.

 preoccuparsi o no?

    Di tutt’altro avviso ancora il magistrato Santoloci, che nel citato articolo in sostanza afferma che l’esclusione della norma, in presenza di leggi speciali, è da considerarsi scontata e quindi non influisce sulla sostanza della legge.

   Leggiamo: “Subito in tanti hanno detto (e scritto) che la nuova formulazione della legge non consente applicazioni in materia di caccia, circhi, etc. Ma attenzione, la norma del codice penale sul maltrattamento per forza deve fare salve le leggi speciali di tale tipo! Come si può pretendere che con un articolo del codice penale si abolisca di colpo la caccia, la macellazione, la vivisezione, i circhi con gli animali e ogni altra forma similare di attività!”

   Secondo Santoloci la legge si applicherà anche in questi settori, quando si incrudelisce o si maltrattano gli animali.   Già ma proprio qui sta il punto: si riuscirà facilmente a stabilire quando si è nel campo della crudeltà o nel campo “riservato”?

 un bel “ritaglio” 

   Illuminante la posizione del senatore Fassone che in merito alla famigerata esenzione dell’art. 19 ter scrive: altro punto delicato è stato il raccordo con le numerose leggi speciali che già disciplinano settori implicanti una certa sofferenza, o addirittura l’uccisione di animali, quali la caccia, la pesca, il trasporto commerciale, l’allevamento, la macellazione, la sperimentazione scientifica, l’attività circense, e simili. In ciascuna di esse è contemplata e giustificata una qualche sofferenza dell’animale, e la legge speciale si accontenta o di porre confini temporali all’attività, o di sanzionare il di più rispetto alla sofferenza socialmente accettata: si caccia secondo certe regole, si macella evitando sofferenze non necessarie, si trasporta rispettando le esigenze minime, si viviseziona secondo protocolli scrupolosi”. (…) il non si applica  può essere inteso nel senso che le norme speciali ritagliano uno spazio di legittimità all’interno della norma incriminatrice generale” in quanto portatrici del concetto ampio di necessità sopra riportato.

    Ecco appunto, la legge speciale sanziona il di più rispetto a quella socialmente accettata, quindi non scatta la normativa sui maltrattamenti. Come dire: se io trasporto male un animale e la legge speciale prevede per quel “caso” solo una sanzione amministrativa, questa “sostituisce” quella penale per espressa volontà della legge sui maltrattamenti. Precedentemente invece l’articolo 727 sui maltrattamenti era teoricamente applicabile anche in questi casi.  Ecco perché si afferma che questa legge “depenalizza” il reato di maltrattamento nella gran parte dei “casi” previsti dalle leggi speciali. 

punibili i comportamenti esorbitanti: già, ma quali sono?

    Soltanto se si esorbita persino dai comportamenti sanzionati dalle leggi speciali, allora interviene la norma generale, come potrebbe accadere a chi non si limita a macellare gli animali senza osservare le prescrizioni previste dalla legge speciale, ma li squarta orrendamente.  

   Per quanto riguarda l’eccezione concessa alle feste con uso di animali anche Fassone ritiene che sia addirittura incostituzionale. Niente male per una legge tanto decantata….  Fassone conclude che la giurisprudenza troverà un accomodamento fra norme ed eccezioni cosicché “si può sparare a una lepre nella stagione venatoria ma non si può finirla a sassate (dunque la regina Elisabetta che finì con il bastone un fagiano sarebbe stata punita severamente? NdR), si potranno frustare i cavalli in una competizione, ma non drogarli o causarne comunque la morte (spieghiamolo ai  magistrati  senesi NdR)”, il tutto sulla base del “sentimento per gli animali”.

   La precedente normativa (il 727 C.P.) ben si guardava dal porre una discriminazione del genere fra animali soggetti e non soggetti a leggi speciali e indirettamente la stessa LAV ammette  che questa  esenzione inciderà sull’applicazione della legge: scrive infatti che in caso di detenzione con gravi sofferenze la sanzione “si applica anche ai casi previsti dalle  leggi speciali” (e quindi – per inverso - solo in questa evenienza e non in tutte le altre…).    Andrea Zanoni, presidente della sezione Veneto della LAC ha presentato un caso esemplare, in particolare nel campo della caccia: l’uso degli archetti

 Archetti: probabile impunità?

 Un Pettirosso è imprigionato in un archetto con entrambe le zampe spezzate come nella foto che vedete. La sofferenza per questi animali è terribile; con la vecchia normativa  il colpevole veniva denunciato per il reato di uso di mezzi vietati (art.30 lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).

Adesso il colpevole (se cacciatore con licenza) potrà facilmente far riferimento all’esenzione relativa alle “leggi speciali” e così sarà punito per il solo reato di uso di mezzi vietati (cf. legge speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una minima ammenda. Egli infatti ha esercitato un tipo di caccia con precise (minime) sanzioni. E questo potrà avvenire in molti altri casi, se si ha l’accortezza di trovare un buon avvocato.   Devo purtroppo notare che Santoloci, richiesto di esprimersi su questo caso ha solo risposto indirettamente, affermando  che la legge sui maltrattamenti si applica nel caso di accecamento dei richiami vivi: giusto, ma quando mai si troverà il cacciatore che sta accecando il richiamo? Si troverà sicuramente il cacciatore che lo usa, ma lui dirà che era già così quando gliel’hanno dato…

Art. 4.  (Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma  8,  le  parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono  sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2.  Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3.  Alla  legge  12  giugno  1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b)  all'articolo  2,  lettera  a),  le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c)  all'articolo  8,  le  parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

   Il primo comma vede sostituire le sanzione del vecchio 727 con quelle della nuova legge per certi esperimenti non autorizzati sugli animali; si tratta di un miglioramento netto, anche se purtroppo il reato, ora come in passato, è praticamente impossibile da scoprire

Art. 5.   (Attività formative)

1.  Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici  delle  scuole  e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini  di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale  degli  animali  e  del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

La portata di questa norma è stata purtroppo fortemente ridotta nel corso del dibattito facendo diventare le attività formative  praticamente una semplice facoltà e purché siano a costo zero; comunque meglio che niente.

GUARDIE ZOOFILE A CONTROLLO LIMITATO

 Art. 6  (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge,  con  decreto  del  Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministro della salute, adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente   legge,   sono  stabilite  le  modalità  di  coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia  di  finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative  alla  protezione  degli  animali  è  affidata  anche,  con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai  rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55  e  57  . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. 

   Si legga in merito al punto 2 dell’articolo parte del parere dell’avvocato Ognibene:
  
un ulteriore elemento, che reputo negativo, deriva dall’intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 55 e 57 codice procedura penale) per le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6 legge 189/2004); l’attività di tali guardie (il testo non parla di guardie giurate volontarie, bensì di guardie particolari giurate, il che potrebbe innestare altri dubbi interpretativi, che tuttavia non ritengo opportuno sollevare in questo commento) sarà d’ora in poi limitata alle sole fattispecie penali che riguardano gli animali d’affezione (cani e gatti, gli unici definiti tali dall’attuale legislazione, ex lege 281 del 1991) con esclusione dell’ambito di operatività delle guardie giurate zoofile di tutti gli altri animali (che sono - ovviamente - la maggioranze delle specie).

  
In pratica una sorta di “museruola” non prevista dalla precedente normativa, posta proprio per evitare che soggetti oltre che competenti anche sensibili, come le guardie zoofile, possano “ficcanasare penalmente” in allevamenti ecc.

   Un altro elemento che spiega perché si sia detto che  i vantaggi della nuova legge vanno sostanzialmente a favore di cani e gatti.
  
Pessimista sul punto 3 Laura Torriani (Ass. Naz. Medici Veterinari) che scrive: Il fatto che poi tale legge in ogni suo aspetto non debba praticamente gravare sulle finanze dello Stato fa anche presumere che dal punto di vista operativo nulla di diverso da quanto si fa adesso sarà attuato in futuro per prevenire o perseguire i numerosissimi reati commessi nei confronti degli animali.
  

  Art. 7.  (Diritti e facoltà degli enti  e delle associazioni)

1.  Ai  sensi  dell'articolo  91  del  codice di procedura penale, le associazioni   e   gli  enti  di  cui  all'articolo  19-quater  delle disposizioni   di  coordinamento  e  transitorie  del  codice  penaleperseguono  finalità  di  tutela  degli  interessi  lesi  dai  reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.  (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1.  Le  entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste  dalla  presente  legge affluiscono all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  allo  stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di  cui  all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento  e  transitorie  del  codice penale, sono determinati i criteri  di  ripartizione  delle  entrate  di cui al comma 1, tenendo
conto  in  ogni  caso  del  numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3.  Entro  il  25  novembre  di  ogni  anno  il Ministro della salute definisce  il  programma  degli  interventi  per  l'attuazione  della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

   Questi articoli specificano in sintesi che le associazioni riconosciute dal Ministero della salute e dell’interno hanno diritto di costituirsi parti civili (in questo modo potranno ottenere dei risarcimenti) e che le somme derivanti dalle sanzioni verranno distribuite alle stesse.

IL PARERE DEL PROCURATORE
Più difficile punire chi maltratta gli animali

    Abbiamo letto che il magistrato Maurizio Santoloci, è particolarmente entusiasta delle nuova legge. Essendo molto lungo lo trovate qui in una pagina dedicata.  Molto più conciso è stato il parere di un altro magistrato pubblicato tramite un’intervista al quotidiano l’Adige il 5/8/2004, che riportiamo integralmente, onde evitare possibili involontari distorsioni interpretative;

   Il Procuratore della Repubblica Stefano Dragone ha letto con attenzione la nuova legge che punisce chi maltratta o abbandona animali. L´ha studiata con il piglio del magistrato ma anche con gli occhi di chi è sensibile a questo tema. Il giudizio finale non è tenero. Dragone, infatti, spiega che la legge così com´è non consente di punire chi con una condotta colposa  maltratta un animale.   Inoltre anche lo sbandierato inasprimento delle pene, che ora possono arrivare fino all´arresto e alla reclusione, è più di forma che di sostanza: «È ragionevole pensare - dice Dragone - che in realtà mai nessuno finirà in carcere per aver maltrattato un animale».

   Procuratore, qual è la sua impressione su questa nuova, discussa legge? Diciamo subito che lo spirito della legge è sicuramente condivisibile. Va rilevato però che il delitto di maltrattamenti nei confronti di animali - punito con multa o in alternativa con la reclusione - ha due conseguenze. Primo, di fatto il giudice applicherà sempre la multa. Secondo, la norma non punisce chi lascia un cane a soffrire il caldo in macchina. Questo perché non sono sanzionati i comportamenti colposi.

   Quindi chi tiene il cane alla catena, in inverno in condizioni igieniche non buone non potrà essere denunciato?   Diciamo che avrà buoni margini per difendersi sostenendo che nessuno gli aveva mai contestato nulla e che il cane era sempre stato benone in quelle condizioni.   Per il giudice ravvisare il reato potrebbe essere difficile.

   La vecchia legge però puniva questi comportamenti...
   La vecchia normativa, pur con pene insufficienti, permetteva all´autorità giudiziaria un più ampio margine di intervento. Adesso le sanzioni sono decisamente più severe, ma saranno adottate in casi    più limitati.

   L´aver previsto l´arresto potrebbe essere un utile deterrente? La stampa ha enfatizzato questo aspetto. Da un punto di vista sociologico ha fatto bene. Ma il giurista non può esimersi dal ricordare che questa previsione in realtà è assolutamente teorica.

   Vuol dire che nessuno mai finirà in galera per aver picchiato a morte un cane?   Per i casi più gravi è prevista la condanna a pena detentiva, ma la reclusione verrebbe sospesa in attesa di una decisione del Tribunale di sorveglianza.   E non credo che in questi casi si arriverà mai a disporre il carcere, al massimo ci sarà qualche caso di detenzione domiciliare.   Ma questo è un problema di tutto il nostro sistema giudiziario: le pene sono più teoriche che reali.   Piuttosto che minacciare possibilità di arresto che mai si concretizzeranno, personalmente vedrei più utili per un reato come il maltrattamento di animali prevedere in caso di condanna attività riparatorie e rieducative, come l´obbligo a prestare attività a favore di strutture o enti che si adoperano per gli animali.

un breve approfondimento su caccia, feste e dolo

    Il dott. Dragone ci ha confermato telefonicamente quanto sopra riportato; abbiamo colto l’occasione per chiedergli un paio di approfondimenti; si tratta, come  ha sottolineato, di pareri personali, ma, aggiungiamo noi, sicuramente qualificati.
  
Sulla questione della caccia bisogna tenere distinti i   cacciatori non autorizzati (cioè bracconieri) da quelli   autorizzati (con licenza);  solo l’attività di questi ultimi  rientra nell’ambito di quanto disposto nell’art. 19 ter; sarà la giurisprudenza a stabilire col tempo se e quando l’esercizio della caccia con mezzi vietati (ad esempio tramite roccoli “personali”) da parte di cacciatori con licenza comporterà anche quell’incrudelimento che esorbita dall’attività venatoria autorizzata.

   Per quanto riguarda le feste con uso di animali, le autorizzazioni regionali dovrebbero essere molto chiare nelle modalità di esecuzione, in quanto non devono essere un lasciapassare per i maltrattamenti; in caso contrario le responsabilità per la violazione della legge passerebbero dagli organizzatori (che sono autorizzati) a chi ha rilasciato l’autorizzazione regionale.   Un elemento della legge che ne limiterà l’applicazione è dato dal fatto che ora il maltrattamento  viene punito solo in caso di dolo e non è più sufficiente, come prima, la semplice colpa.

   Altro difetto è la limitazione delle pene interdittive  (sospensione attività in caso di condanna) alle sole attività di  trasporto,  di  commercio  o di allevamento degli animali; nulla si prevede per  le attività circensi, venatorie ecc., ecc.

    Infine, in merito alla detenzione “con grave sofferenza”, effettivamente la norma attuale che inasprisce le sanzione, pur restando di natura colposa, rende ora anche necessaria una documentata prova (ad esempio che il cane tenuto a catena corta abbia anche ferite al collo).

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data
23/10/2004
aggiorn. loc.-reg.-naz.
Italia
ARGOMENTI
Maltrattamenti
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