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ANATOMIA DELLA LEGGE
Esaminiamo quindi questa legge sulla quale sono apparsi
numerosi commenti di diversi esperti: il giurista Luca Pistorelli
su Guida al Diritto del Sole 24 Ore, l’avv. Rossella Ognibene
sul sito lexambiente.com, il magistrato Maurizio Santoloci sul
sito dirittoeeambiente.com e su Impronte, il procuratore capo di
Trento Stefano Dragone su l’Adige, il senatore Elvio
Fassone su “animali: i loro diritti, i nostri doveri” e il
penalista Gianluca Arrighi sul Tempo, nonché i commenti della
veterinaria Laura Torriani, Segretaria nazionale
dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari. i
punti deboli del vecchio 727
Come spiega l’avv.
Rossella Ognibene, i principali punti deboli della precedente legge
sui maltrattamenti (art. 727) erano due: 1)
essendo il reato di natura contravvenzionale e, per di più,
punito con la sola pena dell’ammenda, il termine di prescrizione
dello stesso era assai breve, cioè due anni che, in caso di
interruzione della prescrizione, possono arrivare a tre. Per tale
motivo moltissimi processi non arrivavano alle aule del dibattimento
in quanto il reato – nel frattempo - si estingueva per prescrizione.
2)
data la natura contravvenzionale del reato, l’imputato
poteva ricorrere, non solo al patteggiamento, ma anche all’oblazione
che estingueva il reato. E così molti casi si concludevano o con la prescrizione o con una (seppur talvolta salata) oblazione. Vediamo allora la nuova legge: il testo della legge ha un carattere verde in modo da poterlo facilmente individuare. SI TUTELA IL SENTIMENTO, NON L’ANIMALE TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Collocazione e titolo, due elementi importanti.
I
reati di uccisione e maltrattamento di animali sono decisamente saliti
di grado: non più semplici contravvenzioni, ma veri e propri delitti,
pertanto più severamente puniti e con tempi di prescrizione assai più
lunghi (fino a 7 anni e mezzo). Questo è quindi un netto
miglioramento. Ma proprio per questo motivo il legislatore ha
voluto ribadire che l’animale è tutelato non perché essere
senziente, ma come destinatario del comune sentimento verso di lui,
come spiega molto chiaramente Luca Pistorelli in Guida al Diritto del
28 agosto 2004:
“Già
nell’intitolazione il legislatore ha cercato di delimitare
l’oggettività giuridica delle nuove fattispecie, riaffermando
come l’oggetto della tutela sia il comune sentimento verso di
animali (…) non di meno la stessa collocazione topografica del
nuovo impianto, dopo quello dedicato ai reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, sebbene non costituisca un elemento
decisivo per l’interprete, indubbiamente rafforza le conclusioni
rassegnate.”
Tanto più che, come segnala lo stesso autore, inizialmente il
disegno di legge collocava i maltrattamenti in un nuovo Titolo,
denominato “dei delitti contro gli animali”, il cui primo capo si
definiva “dei delitti contro la vita e l’incolumità degli
animali”. una
rivoluzione… abortita Quindi
– tanto per essere chiari – la nuova normativa “non
rappresenta dunque una rivoluzione copernicana nella tutela
penale degli animali, ma più semplicemente (ancorché
significativamente) testimonia dell’evoluzione del sentimento
sociale verso gli animali”. una
nuova era?
Radicalmente diversa invece l’opinione di Maurizio Santoloci,
magistrato, vicepresidente del WWF
e collaboratore giuridico della LAV che – su Impronte –
luglio 2004 – scrive:
“Diventa
realtà il nuovo sistema giuridico preposto alla tutela degli animali
(domestici e selvatici) da ogni forma di maltrattamento,
incrudelimento e uccisione gratuita in ogni sede contesto. Non si
tratta di una legge che si limita ad aumentare le pene, ma cambia
radicalmente il presupposto giuridico di fondo: gli animali
vengono tutelati in via diretta e non più in via mediata in quanto
– come nelle regime pregresso – incrudelire verso di loro offende
il comune sentimento di pietà umana!
Finisce
l’era arcaica del vecchio obsoleto articolo 727 del codice
penale che era teso a tutelare, appunto, non gli animali ma la morale
umana che veniva lesa dalla visione di forme di maltrattamento verso
animali considerati “cose” e non esseri viventi.
Secondo Santoloci quindi si è dovuto solo alla coraggiosa
interpretazione della magistratura se in passato l’animale è stato
considerato qualcosa di più che una cosa; ora, in sintesi, tutto
cambia. vedremo
alla prova dei fatti
Purtroppo
gli atti parlamentari mostrano con chiarezza che quello che sostiene
Santoloci era vero nel testo originale della Camera ma, come vedrete
nella “cronistoria”,
il Senato ha stravolto questa impostazione modificando
intitolazione e collocazione delle norme proprio per tutelare
non l’animale ma il sentimento per gli animali, come ha spiegato
Pistorelli e che la Camera ha accettato successivamente
questo cambiamento. Nulla vieta di credere o affermare il contrario,
ma nel momento in cui la Cassazione dovrà interpretare la legge, si
dovrà rifare ai lavori parlamentari per comprendere l’intenzione
del legislatore e non all’interpretazione del singolo magistrato,
per quanto prestigioso come Maurizio Santoloci.
Il testo, come si può vedere, considera gli animali in sé,
come d’altronde faceva il precedente testo del 727 (mentre ad
esempio la legislazione sulla sperimentazione animale specifica che
per animale si intendono solo i vertebrati); questo vuol dire che non
vi sono in linea di principio differenze fra animali d’affezione,
domestici o selvatici: quindi se qualcuno uccide per divertimento
a sassate una lucertola o persino una lumaca compie un reato e può
essere punito. Vedremo quindi oltre perché in effetti i principali
beneficiari
della tutela sono gli animali d’affezione.
Interessante
sarà anche capire quale sarà l’interpretazione pratica del termine
di “lesione”. Pistorelli si chiede infatti se sarà sufficiente
percuotere un animale o se sia necessario che si giunga a
un’alterazione tale da causare malattia fisica o mentale, come
previsto per le persone umane dall’art. 582 del Codice
Penale.
Da notare
ancora (in positivo) che il nuovo testo scinde la “crudeltà”
dalla “mancanza di necessità” (il vecchio 727 invece puniva chi
“incrudeliva senza necessità”); ovviamente crudeltà e necessità
sono due parametri che sono fortemente soggettivi e dipendono dalla
sensibilità del giudice. Previsto
anche il carcere, ma l’applicazione è controversa
Un breve commento sulle pene previste; dieci anni fa, al
momento dell’approvazione della legge, giustamente il deputato
diessino Colajanni fece notare che senza l’arresto (previsto
per la contravvenzione) la legge non sarebbe stata un valido
deterrente.
L’impianto
sanzionatorio ora previsto è innegabilmente molto più valido;
trasformato in delitto e con la
previsione della reclusione il reato di maltrattamento compie un
deciso balzo in avanti, soprattutto da un punto di vista sociale. Si
sancisce che la crudeltà verso gli animali urta così pesantemente la
sensibilità umana da dover essere seriamente punita.
Dal punto di vista pratico è bene tuttavia andare un po’ più
cauti: riportiamo quanto afferma il penalista Gianluca Arrighi,
in un’intervista sul Tempo: l’applicazione della legge in virtù
di quanto disposto dal codice di procedura penale, non consente
neanche di operare l'arresto in flagranza o il fermo di indiziato di
delitto. Per operare infatti l'arresto è necessario che il reato
doloso sia punibile con almeno tre anni di reclusione mentre gli
anni di reclusione devono essere almeno due affinché possa essere
operato il fermo".
"Sicuramente
si è fatto un piccolo passo avanti e le pene sono state inasprite, ma
tecnicamente questa "blanda" riforma, tra riti alternativi,
conversione di pene detentive in pene pecuniarie, benefici di legge e
misure alternative alla detenzione in carcere ritengo che, ahimè, nessun
condannato per il reato di maltrattamento degli animali, pur se
pregiudicato, metterà piede in un istituto penitenziario".
Leggeremo alla fine su questo argomento il commento apparso sul
quotidiano l’Adige dal Procuratore Generale di Trento Stefano
Dragone.
La previsione in
linea teorica della reclusione è però – a parere di chi scrive
– un segnale forte, e le sanzioni previste non sono
indifferenti. Tanto che – come vedremo più avanti - sono bloccati
(di fatto e di diritto) gli effetti di questa norma per la gran
parte dei maltrattamenti, onde evitare rischi di applicazioni
“abnormi”…. la
necessità del dolo D’altra parte è ora necessario che il
comportamento punito sia “doloso”, cioè che sia riscontrata la volontà
di maltrattare l’animale o quanto meno, diciamo così,
di essere a conoscenza delle conseguenze di quanto si sta
facendo (dolo eventuale).
Camera e Senato hanno infatti
volutamente evitato di considerare il delitto anche colposo, e questo
purtroppo lascerà molte porte aperte per i maltrattatori.
Da
qui si può affermare che – come conferma anche il procuratore
Dragone – un bravo avvocato riuscirà in molti casi a dimostrare che
il suo assistito non voleva o non sapeva di causare danno
all’animale.
Emblematico (e interessante) è l’intervento del Senatore
diessino Elvio Fassone, della Commissione Giustizia, cioè uno dei
creatori della legge, che,
in “animali: i loro diritti, i nostri doveri” spiega fra l’altro
come la punizione per chi
uccide o provoca una lesione a un animale
“senza necessità” è modulata “sull’elaborazione
che da tempo hanno fatto i giudici del concetto (…) di necessità”.
La necessità non va intesa in senso rigoroso che il codice
adotta quando parla di stato di necessità, ma nel senso fatto
proprio dalle usanze sociali” (…): “appare
socialmente giustificato il tirare il collo alla gallina per fini
alimentari, e usare qualche misurato strumento di comando verso il
somaro riottoso”.
Il “senza necessità”, insomma equivale a dire “senza quelle
finalità che giustificano il sacrificio totale o parziale
dell’animale e quindi, a rovescio, sussiste necessità quando si è
al di fuori della gratuità”.
Come vedete non potrebbe essere più chiaro che
l’animale non è titolare di diritti in sé, perché a decidere se
siamo di fronte a un reato o no è
la compatibilità o meno con l’usanza sociale. effetto
… collaterale
Infine
– sui “danni alla salute” a seguito di trattamenti -
la veterinaria Laura Torriani segnala un possibile problema per
i colleghi:
Devo far notare – dichiara
- come, laddove si punisce "chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute”, ci sia il rischio di far
rientrare fra i destinatari della norma persino i veterinari che
somministrano cure agli animali (tipo l'anestesia) che possono
comportare effetti collaterali. combattimenti
e spettacoli Qui vediamo un netto miglioramento e un peggioramento rispetto al precedente articolo 727. Il miglioramento è dato dal fatto che la punizione è molto più “sostanziosa” rispetto a prima, e che sono dettagliati i comportamenti criminosi soprattutto per quanto riguarda i combattimenti, mentre il peggioramento è dato dal fatto che non è più punita la semplice partecipazione.
Si è probabilmente voluto evitare che i semplici spettatori
potessero in qualche modo essere coinvolti nel reato (in quanto il
termine “partecipare” era alquanto elastico) liberando quindi il
giudice da ogni dubbio interpretativo. LE
PENE ACCESSORIE Art.
544-sexies. - (Confisca e pene
accessorie). - Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater
e 544-quinquies, è sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. E' altresì disposta la
sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio
o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime".
Per
quanto riguarda la dimostrazione della grave sofferenza, anche nel
campo della sofferenza psichica (stress) ci sono sicuramente
metodologie per stabilire se un animale è in stato di sofferenza, ma
risulta effettivamente arduo stabilire clinicamente quando la
sofferenza è "grave". L'aggiunta di questa condizione per
la punibilità della detenzione di animali in condizioni
incompatibili con la loro natura rende certamente più difficile
rispetto a prima provare la fattispecie in questione, almeno per
un veterinario.
Anche
il senatore Fassone ammette che l’articolo 727 è stato
peggiorato rispetto al testo precedente laddove comporta la
necessità della grave sofferenza, ma si augura che “il sentimento
per gli animali” aiuti
i giudici a non allentare la tutela offerta in precedenza (speriamo
anche noi che i giudici siano … sentimentali!) un
bel “ritaglio”
Illuminante
la posizione del senatore Fassone che in merito alla famigerata
esenzione dell’art. 19 ter scrive: altro punto delicato è stato
il raccordo con le numerose leggi speciali che già disciplinano
settori implicanti una certa sofferenza, o addirittura l’uccisione
di animali, quali la caccia, la pesca, il trasporto commerciale,
l’allevamento, la macellazione, la sperimentazione scientifica,
l’attività circense, e simili. In ciascuna di esse è contemplata e
giustificata una qualche sofferenza dell’animale, e la legge
speciale si accontenta o di porre confini temporali all’attività, o
di sanzionare il di più rispetto alla sofferenza socialmente
accettata: si caccia secondo certe regole, si macella evitando
sofferenze non necessarie, si trasporta rispettando le esigenze
minime, si viviseziona secondo protocolli scrupolosi”. (…) il non
si applica può essere
inteso nel senso che le norme speciali ritagliano uno spazio di
legittimità all’interno della norma incriminatrice generale”
in quanto portatrici del concetto ampio di necessità sopra riportato.
Ecco
appunto, la legge speciale sanziona il di più rispetto a quella
socialmente accettata, quindi non scatta la normativa sui
maltrattamenti. Come dire: se io trasporto male un animale e la legge
speciale prevede per quel “caso” solo una sanzione amministrativa,
questa “sostituisce” quella penale per espressa volontà della
legge sui maltrattamenti. Precedentemente invece l’articolo 727 sui
maltrattamenti era teoricamente applicabile anche in questi casi.
Ecco perché si afferma che questa legge “depenalizza”
il reato di maltrattamento nella gran parte dei “casi” previsti
dalle leggi speciali. punibili
i comportamenti esorbitanti: già, ma quali sono?
Soltanto se si esorbita persino dai comportamenti sanzionati
dalle leggi speciali, allora interviene la norma generale, come
potrebbe accadere a chi non si limita a macellare gli animali senza
osservare le prescrizioni previste dalla legge speciale, ma li squarta
orrendamente.
Per quanto riguarda l’eccezione concessa alle feste con uso
di animali anche Fassone ritiene che sia addirittura incostituzionale.
Niente male per una legge tanto decantata….
Fassone
conclude che la giurisprudenza troverà un accomodamento fra norme ed
eccezioni cosicché “si può sparare a una lepre nella stagione
venatoria ma non si può finirla a sassate (dunque la regina
Elisabetta che finì con il bastone un fagiano sarebbe stata punita
severamente? NdR), si potranno frustare i cavalli in una
competizione, ma non drogarli o causarne comunque la morte
(spieghiamolo ai magistrati senesi NdR)”, il tutto sulla base del “sentimento per gli
animali”. Archetti: probabile impunità? Un
Pettirosso è imprigionato in un archetto con entrambe le zampe
spezzate come nella foto che vedete. La sofferenza per questi animali
è terribile; con la vecchia normativa
il colpevole veniva denunciato per il reato di uso di mezzi
vietati (art.30 lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento
(art.727 c.p.). IL PARERE
DEL PROCURATORE
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| data 23/10/2004 |
aggiorn. | loc.-reg.-naz. Italia |
ARGOMENTI Maltrattamenti |
fonte | note |