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LA LEGGE 189/2004 QUANDO SOMMARIO: |
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UNA
LEGGE CONTRASTATA Il 1° agosto 2004 è entrata in vigore la nuova legge sui
maltrattamenti degli animali: è stata accolta dagli applausi
scroscianti della LAV, un po’ più contenuti da parte dall’ENPA e
del WWF e da un coro di
fischi e mugugni di circa una sessantina di
altre associazioni e gruppi grandi e piccoli: dal Movimento UNA
alla Lega Nazionale Difesa del Cane, dagli Animalisti Italiani alla
LIPU, dalla LEAL all’OIPA, da SOS animali onlus
al Movimento Antispecista ecc. ecc. i
motivi del contrasto Come mai tanta disparità di giudizi da personaggi
competenti, quali magistrati, giuristi
e avvocati, di entrambi gli “schieramenti”? Perché la normativa approvata, come comprenderete
leggendo, è un vero Giano bifronte tipico della nostra legislazione,
una “normativa rinnegante” come probabilmente la definirebbe
il giurista Italo Mereu, che dopo aver definito precisamente una norma
ne sancisce l’inapplicabilità in molti casi. Si è in sostanza ripetuto quanto accaduto nel 1993;
allora un disegno di legge approvato alla Camera, innovativo e
nettamente migliorativo rispetto a quello in vigore
fu fatto a pezzi in Senato, portando all’approvazione di un
“brodetto” annacquato e scipito, che fu però presentato come un
“raffinato consommé”. L’applicazione pratica dimostrò che il nuovo
articolo 727 approvato nel 1993 fu ben lungi dal dimostrarsi uno
strumento valido ed efficace, come fu definito allora. Esso rappresentava un passetto avanti rispetto al
precedente e – quanto meno – non peggiorava la situazione
precedente. La nuova legge invece peggiora in diversi punti la
situazione esistente ed è questo il motivo scatenante della vivace
contestazione animalista. Se infatti nel 1993
le norme contro il maltrattamento degli animali furono sì
fortemente depotenziate rispetto a quanto previsto inizialmente,
eliminando la previsione dell’arresto, ma restarono poste a tutela di
tutti gli animali e sempre applicabili, questa volta il legislatore ha
mantenuto un impianto sanzionatorio molto incisivo delle norme
approvate, ma ha ridotto fortemente l’ampiezza della loro
applicabilità. questione
di sentimento Questo perché l’oggetto della tutela non è l’animale in quanto essere senziente, bensì “il
sentimento verso gli animali”: quindi le nuove norme fanno diventare
un vero
crimine la violenza efferata (crudeltà) o gratuita (senza necessità)
verso gli animali, in particolare i combattimenti di animali.
Ecco perché è espressamente prevista
la non applicabilità delle norme a tutti i maltrattamenti
considerati socialmente, scientificamente od economicamente rilevanti:
caccia, feste con animali
riconosciuti di valore storico-culturale (classico esempio il Palio di
Siena), allevamenti, trasporti, sperimentazione animale, zoo, circhi e
tutti i settori disciplinati da leggi speciali che – se trasgredite -
normalmente prevedono solo sanzioni amministrative o – come nel caso
della caccia, minime ammende.
In altre parole, per tutti questi animali la tutela penale è stata ridotta
(caccia) o addirittura totalmente eliminata, perché questi
maltrattamenti sono ritenuti “accettabili” e le trasgressioni
sono già punite dalle leggi speciali con sanzioni considerate adeguate
al comune sentimento per gli animali. Non
solo:
In sintesi siamo
quindi passati da una norma che tutelava tutti gli animali in ugual
misura (anche se purtroppo ridotta) ad una che tutela con molta forza
solo un ridotto numero di maltrattamenti: quelli che fanno “orrore”
(e non tutti, come vedremo). Comprenderete il perché dei fischi e delle opposizioni e soprattutto perché sia necessario iniziare al più presto il lavoro di modifica della legge. Agli inizi del 1900 venne inserito nel codice penale la norma di protezione degli animali, successivamente divenuta l'articolo n° 727; per i tempi in cui fu emanata, rappresentava sicuramente un bel progresso; essa è rimasta sostanzialmente invariata per parecchi decenni, salvo gli aggiornamenti pecuniari delle pene; eccone una versione anni Sessanta: Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 120.000 alla stessa pena soggiace chi, anche solo per fini scientifici o didattici, in un luogo pubblico all'aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da restare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto nella prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere quando si tratta di un contravventore abituale o professionale. A questa norma si affiancava la legge 611 del 1913 che aggiungeva al suo articolo 1: fermo il disposto dell'articolo 727 del C.P. sono specialmente proibiti gli
atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o
malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che
importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame,
l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento
industriale di ogni specie animale. Come balza all'occhio, si tratta di norme attente sia a tutelare il sentimento di pietà verso gli animali sia a lasciare alla sensibilità del magistrato la loro applicazione; crudeltà, sevizie, inutili torture sono termini fortemente soggettivi; si noti però che l'abbandono era già punito allora, sebbene solo oggi tale fenomeno abbia assunto forme così rilevanti. 1993: la svolta ... mancata Da oggi esiste uno strumento efficace per punire chi maltratta gli animali, un deterrente credibile e valido (...) In un paese arretrato e incivile come il nostro (...) questa legge è un grande passo avanti, una conquista rilevante. Il vecchio dettato dell'art. 727 era un'arma spuntata, un fucile scarico. Abbandonare un cane, impiegare animali in spettacoli o lavori insostenibili, detenerli in condizioni incompatibili con l'etologia della specie, organizzare lotte cruente con scommesse clandestine costerà caro d'ora in avanti. Anche se avremmo tutti sperato in sanzioni ancor più severe, quale deterrente contro la barbarie, oggi è comunque un grande giorno. Questo non è un articolo apparso in questo periodo, bensì è un estratto della trionfalistica presentazione del nuovo articolo 727 approvato nel 1993, redatto per il giornale L'Indipendente dal quartetto parlamentare Stefano Apuzzo, Alfonso Pecoraro Scanio, Annamaria Procacci e Carla Rocchi e oggi invece tanto vituperato, come un ... povero "scarrafone" Si trattava di una solenne presa in giro: abbandoni, combattimenti ecc sono continuati regolarmente: i fatti hanno dimostrato che il deterrente credibile e valido era in realtà un fucile... a salve! Ma cosa era successo in effetti? L'originale stesura approvata alla Camera dei Deputati, per la quale sarebbe stato adattissimo quanto dichiarato dal "quartetto", era stata letteralmente sfasciata dai senatori, con uno splendido esempio "bipartisan", lasciando quel rimasuglio che è stato poi approvato con tanto schiamazzo.
In particolare il 727 versione 1993 comportava ancora la possibilità di oblare il reato senza dover quindi approvare alcun processo, e questo permetteva di cavarsela sempre con un semplice esborso di denaro, come è regolarmente successo. L'unica vera novità era di tipo culturale; si sanciva, grazie al riferimento esplicito delle caratteristiche etologiche della specie, che era l'animale a dover essere tutelato e non la sensibilità umana contro i maltrattamenti; bisogna anche dire però che le sentenze più recenti della Cassazione stavano già sposando la tesi della tutela dell'animale in sé, supportate dal fatto che nel vecchio 727 la tutela del sentimento umano era espressa esplicitamente solo in relazione agli esperimenti con animali (che il 727 del 1993 non cita in alcun modo). |
| data 18/09/2003 |
aggiorn. 17/09/2004 |
loc.-reg.-naz. Italia |
ARGOMENTI maltrattamenti |
fonte | note |